PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica italiana riconosce il 20 aprile quale «Giornata nazionale contro la pedofilia» allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al fenomeno degli abusi sessuali nei confronti dei bambini.

Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nomina una commissione incaricata dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative relative alla Giornata nazionale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati iniziative, incontri ed eventi di sensibilizzazione sui temi dello sfruttamento sessuale ai danni dei minori; nelle varie iniziative è previsto il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.

Art. 4.

      1. La Giornata nazionale di cui all'articolo 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici.